RegolamentoCapo III

Art. 18

In vigore dal 31 ott 1920
Il disciplinare viene sottoposto alla firma del richiedente. La firma devo essere autenticata dal funzionario all'uopo delegato. Firmato il disciplinare, il ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro delle finanze, promuove il decreto Reale o emette il decreto Ministeriale di concessione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-18

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Art. 18 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo