Regolamento›Capo III
Art. 23
In vigore dal 31 ott 1920
In seguito all'approvazione del progetto esecutivo od alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione e dell'elenco delle Ditte espropriande con l'indicazione delle rispettive indennità offerte ai sensi degli della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'Ufficio del genio civile provvede alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi a termini dell', comma terzo, del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, dandone preventivo avviso agl'interessati o direttamente o a mezzo del sindaco.
I funzionari del Genio civile per introdursi nelle proprietà private per compilare lo stato di consistenza devono essere autorizzati dal rispettivo ingegnere capo. L'autorizzazione potrà stabilire determinate modalità. I danni arrecati ai proprietari, durante le operazioni dirette alla compilazione dello stato di consistenza, saranno risarciti a carico del concessionario previa liquidazione dell'ingegnere capo del Genio civile.
Alle operazioni predette è applicabile l' della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188 restando sostituito al prefetto ed al sottoprefetto l'ingegnere capo del genio civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-23