Regolamento›Capo III
Art. 26
In vigore dal 31 ott 1920
La durata delle concessioni per le grandi derivazioni è determinata normalmente nel limite massimo.
In ogni caso, nello stabilire la durata delle concessioni nei limiti dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, si tiene conto dell'entità e del carattere degli impianti nonché dei criteri attinenti alla generale utilizzazione del corso d'acqua.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-26