RegolamentoCapo III

Art. 26

In vigore dal 31 ott 1920
La durata delle concessioni per le grandi derivazioni è determinata normalmente nel limite massimo. In ogni caso, nello stabilire la durata delle concessioni nei limiti dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, si tiene conto dell'entità e del carattere degli impianti nonché dei criteri attinenti alla generale utilizzazione del corso d'acqua.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-26

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Art. 26 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo