Regolamento›Capo IV
Art. 31
In vigore dal 31 ott 1920
Quando ai sensi dell' comma primo del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, si verifichi interruzione o sospensione di una grande derivazione per forza motrice destinata a servizi pubblici il prefetto della Provincia, di sua iniziativa o su rapporto del Genio civile, può provvedere con suo decreto e a mezzo del Genio civile all'esercizio di ufficio della utilizzazione, informandone il Ministero dei lavori pubblici.
Il concessionario è obbligato a porre a disposizione del Genio civile il personale addetto al funzionamento dell'impianto.
Appena cominciato l'esercizio di ufficio, il genio civile redige in contraddittorio dell'interessato o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto stesso.
Il rendiconto dell' esercizio di ufficio è approvato dal Ministero dei lavori pubblici che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti, o la riscossione a suo carico a termini dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, delle maggiori spese occorse.
Le stesse disposizioni si applicano anche al caso indicato nel secondo comma del su citato .
I proventi netti sono versati alla Cassa depositi e prestiti fino al definitivo regolamento dei rapporti tra l'Amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione.
Storico versioni
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