RegolamentoCapo IV

Art. 29

In vigore dal 31 ott 1920
Alle variazioni indicate nella prima parte dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sono applicabili le norme di legge e di regolamento relative alle domande di nuove concessioni. Le stesse norme si applicano anche alle variazioni indicate nel terzo comma del citato articolo, salvo che il ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore delle acque si valga della facoltà che gli spetta in virtù di detto comma. Le variazioni nei meccanismi di cui al penultimo comma del citato , sono notificate al competente Ufficio del genio civile, mediante consegna dell'atto di dichiarazione in doppio originale, uno dei quali è restituito all'interessato con l'attestazione della data di presentazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-29

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Art. 29 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo