Regolamento
Art. 33
In vigore dal 31 ott 1920
Per la scelta dei membri di cui alla lett. g) dell' del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, il ministro dei lavori pubblici potrà sentire le principali Associazioni tecniche, industriali e agricole.
I membri di cui alle lettere b), c), a), e), f) del citato cessano di diritto qualora perdano la qualità per la quale furono nominati.
Coloro che siano chiamati a sostituire membri anzi tempo cessati di ufficio durano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i rispettivi predecessori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-33