Regolamento›Capo VI
Art. 44
In vigore dal 31 ott 1920
Due anni prima della scadenza delle concessioni temporanee, delle quali a norma degli del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sia consentita la rinnovazione, il concessionario che intende ottenerla deve presentare la relativa domanda al competente ufficio del genio civile nei modi indicati all' del presente regolamento e depositare la somma occorrente per le spese.
Il genio civile, previ gli opportuni accertamenti locali, trasmette l'istanza al Ministero dei lavori pubblici con una relazione esplicativa circa i motivi che potrebbero eventualmente far negare la richiesta rinnovazione e circa le modifiche che apparissero necessarie per le condizioni del corso d'acqua.
Al rinnovo delle concessioni sono applicabili le norme contenute neglì del R. decreto 9 ottobre 1919, rie, 2 81, e 19 o 20 del presente regolamento.
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