RegolamentoCapo VI

Art. 43

In vigore dal 31 ott 1920
Per ottenere la licenza di attingimento di acqua, di cui all' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, devesi presentare al prefetto la relativa domanda corredata dei disegni eventualmente necessari e di una relazione descrittiva dei lavori e dimostrativa della loro innocuità nei riguardi dei pubblici interessi e dei diritti dei terzi. Il prefetto, sentito il competente ufficio del genio civile, provvede sulla domanda, stabilendo nel disciplinare il canone dovuto allo Stato a norma di legge, da pagarsi anticipatamente e senza obbligo di cauzione. Sono applicabili alle domande di licenza le disposizioni degli articoli del presente regolamento riguardanti le spese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-43

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Art. 43 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo