RegolamentoCapo VI

Art. 41

In vigore dal 31 ott 1920
Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, nel caso di accordi tra il Comune interessato e il concessionario, decorre dalla data dell'accordo, che dovrà essere comunicato al Ministero dei lavori pubblici.
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