Regolamento›Capo VII
Art. 46
In vigore dal 31 ott 1920
Il Consiglio superiore delle acque ha funzione di vigilanza generale su tutto il servizio idrografico del Regno; e tale vigilanza esplica a mezzo di un Ufficio superiore compartimentale con sede in Roma, diretto da un ispettore superiore del genio civile appartenente al Consiglio stesso, salvo quanto dispone la legge 5 maggio 1907, n. 257, sul Magistrato alle acque, modificata dalla legge,13 luglio 1911, n. 774, sui bacini montani.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-46