Regolamento›Capo VII
Art. 51
In vigore dal 31 ott 1920
Le pubblicazioni relative agli studi del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque possono essere poste in vendita, versandone il ricavo in Tesoreria con imputazioni al capitolo del bilancio della entrata di cui all' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e per i fini in esso indicati.
Le somme così versate saranno, con decreto del ministro del tesoro, iscritte nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici e sul capitolo relativo saranno assegnati ogni anno dal ministro, su proposta del Consiglio superiore delle acque, premi speciali ai funzionari che più abbiano contribuito agli studi relativi al regime ed alla utilizzazione di corsi d'acqua o alle pubblicazioni predette.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-51