RegolamentoCapo VIII

Art. 54

In vigore dal 31 ott 1920
Il piano finanziario da presentarsi, in originale e copia, a corredo della domanda di concessione della sovvenzione governativa, deve indicare: 1. La spesa prevista per la costruzione delle opere e per tutti gli impianti, meccanismi e dotazioni relative. 2. I mezzi con i quali s'intende provvedervi, capitale proprio o capitale da attingere al credito. 3. Le spese di manutenzione e quelle di esercizio, distinte per categorie e voci, in relazione alle diverse forme di attività industriale che si vuole esplicare. 4. I criteri che s'intendono seguire per mantenere il valore degli impianti fissi, meccanismi, ecc, e per rinnovare periodicamente le parti deteriorabili, e le quote che, all'uopo, sarebbero da portare nel conto annuo di esercizio. 5. Gli oneri presunti per il servizio dei capitali da attingere al credito. 6. Il periodo di tempo e le quote annue assegnate all'ammortamento del capitale direttamente fornito dal concessionario. 7. I proventi che si calcola di ottenere con la somministrazione o vendita dell'acqua derivata e dell'energia prodotta, e dai contributi dei fondi irrigabili e dei proprietari ed utenti a valle di cui all' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, nonché la eventuale sovvenzione ai sensi del decreto stesso. 8. Quando gli impianti si vogliono utilizzare in tutto od in parte per industrie ad esercizio diretto del concessionario, le norme che dovrebbero regolare i rapporti nascenti dalla promiscuità delle gestioni e le quote da considerarsi come reddito derivante dalla costruzione del serbatoio, lago od opera affine. Dal compendio degli elementi di cui sopra, integrati con la proposta di rimunerazione al capitale del concessionario, sarà fatto risultare il disavanzo economico ad eliminare od a ridurre il quale è chiesta la concessione governativa. Dovranno inoltre essere indicati nella domanda i limiti dei prezzi che si propone di adottare per i singoli usi cui è destinata l'acqua o l'energia prodotta e le norme e le condizioni generali per l'applicazione delle tariffe. Quando siano richieste le sole agevolazioni di cui ai nn. 1 e 2 dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, basterà, la presentazione del piano finanziario richiesto tali , lett. e del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-54

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Art. 54 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo