Regolamento›Capo VII
Art. 50
In vigore dal 31 ott 1920
Lo studio dei bacini imbriferi di cui agli e seguenti dal R decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e delle questioni ideologiche che sorgessero in seguito a domande di concessione è affidata di regola agli uffici e sezioni idrografiche.
Il ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quello del tesoro, potrà all'uopo provvedere il personale occorrente e valersi anche temporaneamente della collaborazione di professionisti di speciale competenza, determinandone la retribuzione. I fondi all'uopo occorrenti saranno prelevati da quelli di cui all' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-50