Regolamento›Capo VII
Art. 45
In vigore dal 31 ott 1920
Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini del Regno provvedono:
1° l'Ufficio idrografico del magistrato alle acque istituito con legge 5 maggio 1907, n. 257, per il territorio di competenza del magistrato medesimo;
2° l'Ufficio idrografico del Po, per l'intero bacino imbrifero del Po 3°Il servizio idrografico centrale per tutto il rimanente territorio del Regno.
Il servizio geografico centrale è disimpegnato:
a) da un Ufficio tecnico idrografico istituito presso il Consiglio superiore delle acque e diretto da un ingegnere capo con incarico di coordinare e promuovere gli studi e le osservazioni idrografiche e meteorologiche da compiersi dagli uffici o sezioni di cui alla seguente lettera b);
b) da sezioni autonome od uffici aventi le seguenti circoscrizioni
1° litorale Ligure-Toscano;
2° litorale del Lazio;
3° litorale della Campania;
4° litorale della Basilicata o Calabria;
5° litorale delle Puglie e Abruzzo-Molise;
6° litorale delle Marche;
7° litorale della Sardegna;
8° litorale della Sicilia.
Con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore delle acque, potranno essere istituite nuove sezioni autonome od uffici idrografici, e variate le circoscrizioni suddette.
Con decreto Ministeriale saranno stabilite le sedi delle rispettive sezioni autonome od uffici idrografici, e sarà assegnato il personale occorrente in numero non inferiore ad un ingegnere e due aiutanti ogni sezione autonoma.
All' ufficio idrografico del Po, con sede in Parma, saranno assegnati, oltre l'ingegnere capo, almeno due ingegneri e quattro aiutanti.
Storico versioni
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