RegolamentoCapo VII

Art. 45

In vigore dal 31 ott 1920
Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini del Regno provvedono: 1° l'Ufficio idrografico del magistrato alle acque istituito con legge 5 maggio 1907, n. 257, per il territorio di competenza del magistrato medesimo; 2° l'Ufficio idrografico del Po, per l'intero bacino imbrifero del Po 3°Il servizio idrografico centrale per tutto il rimanente territorio del Regno. Il servizio geografico centrale è disimpegnato: a) da un Ufficio tecnico idrografico istituito presso il Consiglio superiore delle acque e diretto da un ingegnere capo con incarico di coordinare e promuovere gli studi e le osservazioni idrografiche e meteorologiche da compiersi dagli uffici o sezioni di cui alla seguente lettera b); b) da sezioni autonome od uffici aventi le seguenti circoscrizioni 1° litorale Ligure-Toscano; 2° litorale del Lazio; 3° litorale della Campania; 4° litorale della Basilicata o Calabria; 5° litorale delle Puglie e Abruzzo-Molise; 6° litorale delle Marche; 7° litorale della Sardegna; 8° litorale della Sicilia. Con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore delle acque, potranno essere istituite nuove sezioni autonome od uffici idrografici, e variate le circoscrizioni suddette. Con decreto Ministeriale saranno stabilite le sedi delle rispettive sezioni autonome od uffici idrografici, e sarà assegnato il personale occorrente in numero non inferiore ad un ingegnere e due aiutanti ogni sezione autonoma. All' ufficio idrografico del Po, con sede in Parma, saranno assegnati, oltre l'ingegnere capo, almeno due ingegneri e quattro aiutanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-45

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Art. 45 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo