RegolamentoCapo VIII

Art. 53

In vigore dal 31 ott 1920
Sono a carico di chi chiede la concessione dalle agevolazioni e sovvenzioni le spese occorrenti per l'istruttoria ed in generale per l'esame della domanda. Il richiedente deve, a richiesta dell'Ufficio del genio civile, depositare le somme necessarie per il pagamento delle spese anzi od integrare il deposito che abbia già fatto a termini dell' del presente regolamento. Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato, che non potrà essere superiore a trenta giorni, la domanda non avrà ulteriore corso. Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall'ingegnere capo del genio civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-53

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