Regolamento›Capo VIII
Art. 58
In vigore dal 31 ott 1920
L'ufficio del genio civile procederà, durante l'esecuzione dei lavori, ai rilievi ed accertamenti necessari per potere poi stabilire il volume del serbatoio creato e per acquistare elementi onde giudicare sulla sua impermeabilità.
Di tali elementi il genio civile dovrà valersi nell'eseguire il collaudo a termini del precedente .
Il certificato di collaudo potrà essere rilasciato con riserva dell'accertamento sperimentale che il serbatoio è atto a contenere l'acqua.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-58