Regolamento›Capo VIII
Art. 61
In vigore dal 31 ott 1920
Qualora sia stabilita la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, il concessionario dovrà annualmente comunicare al Ministero dei lavori pubblici i risultati della gestione dell'azienda stessa entro il mese successivo all'approvazione del bilancio se sia una Società, od entro un mese dal compiere anno di esercizio se sia un privato.
Il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro. accerterà la quota di partecipazione spettante allo Stato.
Sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici come di quello del tesoro di fare ispezionare gli atti, registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l'azienda: i rappresentanti del concessionario dovranno somministrare tutti i documenti e gli schiarimenti che fossero richiesti, pena la sospensione della sovvenzione.
Ove sorga contestazione circa le quote di utili spettanti allo Stato, la controversia sarà decisa inappellabilmente da un collegio di tre arbitri, nominati l'uno dal Ministero dei lavori pubblici, l'altro dal concessionario, ed il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto; e la loro sentenza non sarà soggetta nè ad appello nè a ricorso per cassazione.
Storico versioni
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