Art. 58
RegolamentoCapo VIII

Art. 58

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In vigore dal 31 ott 1920
L'ufficio del genio civile procederà, durante l'esecuzione dei lavori, ai rilievi ed accertamenti necessari per potere poi stabilire il volume del serbatoio creato e per acquistare elementi onde giudicare sulla sua impermeabilità. Di tali elementi il genio civile dovrà valersi nell'eseguire il collaudo a termini del precedente . Il certificato di collaudo potrà essere rilasciato con riserva dell'accertamento sperimentale che il serbatoio è atto a contenere l'acqua.
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