Regolamento›Capo VII
Art. 48
In vigore dal 31 ott 1920
Il personale addetto all'Ufficio idrografico del Po ed agli altri Uffici e sezioni idrografiche, non può essere destinato ad altri Uffici o servizi, nè ricevere altri incarichi senza che ne sia dato preavviso al presidente del Consiglio superiore delle acque.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-48