Regolamento

Art. 36

In vigore dal 31 ott 1920
L'ufficio di segreteria è composto di un segretario capo amministrativo e di un segretario capo tecnico, coadiuvati da altri cinque funzionari e da un ufficiale d'ordine. Alla relativa nomina si provvede con decreto del ministro dei lavori pubblici, d'intesa col presidente del Consiglio superiore delle acque. Su richiesta del presidente i segretari possono nelle sedute del Consiglio e del Comitato permanente fornire chiarimenti e delucidazioni in merito ad affari dei quali il presidente abbia loro deferito il particolare esame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-36

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