Regolamento
Art. 34
In vigore dal 31 ott 1920
Il vice presidente ha diritto d'intervento e di voto in tutte le adunanze del Consiglio e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio tra i quali tre membri tecnici.
Una proposta si intende adottata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
In caso di parità, il voto di chi presiede avrà la preponderanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-34