Regolamento

Art. 34

In vigore dal 31 ott 1920
Il vice presidente ha diritto d'intervento e di voto in tutte le adunanze del Consiglio e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio tra i quali tre membri tecnici. Una proposta si intende adottata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, il voto di chi presiede avrà la preponderanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-34

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Art. 34 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo