RegolamentoCapo IV

Art. 28

In vigore dal 31 ott 1920
Quando nei casi di cui all' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, l'utente intenda eseguire le opere necessarie per ristabilire la derivazione deve presentarne domanda al competente Ufficio del genio civile correlata dei necessari documenti tecnici. L'Ufficio del genio civile, previa l'istruttoria che si ritenesse necessaria a tutela degl'interessi dell'Amministrazione e dei terzi, redige apposito disciplinare e riferisce al Ministero dei lavori pubblici sull'ammissibilità, delle nuove opere. Queste sono autorizzate dal ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore delle acque. Resta salva l'applicazione dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ove ne ricorrano gli estremi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-28

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Art. 28 Che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche. — Testo vigente | Portale Normativo