Regolamento›Capo X
Art. 87
In vigore dal 31 ott 1920
Ove con nuove opere sia accresciuto il volume dell'acqua già invasata per effetto d'una precedente concessione, potranno essere accordate le sovvenzioni di cui agli del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, in relazione al maggior volume di acqua ottenuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-87