RegolamentoCapo X

Art. 85

In vigore dal 27 mag 1921
A coloro che abbiano ottenuta la concessione ai sensi del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, possono essere accordate le agevolazioni e sovvenzioni di cui agli e seguenti del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161. Ove alla data di pubblicazione del presente regolamento la concessione della derivazione sia stata già ottenuta oppure sia stata domandata prima dell' entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni e sovvenzioni debbono essere chieste entro il termine perentorio di mesi sei decorrenti da tale data di pubblicazione. Le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente regolamento per ottenere la concessione di agevolazioni o sovvenzioni non contemplate da leggi speciali, devono essere ripresentate entro lo stesso termine di cui al precedente comma corredandole con i documenti prescritti dal presente regolamento.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 7 aprile 1921, n. 556, convertito senza modificazioni dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2595, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine prescritto dell'art. 85 del regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche, approvato col R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e' prorogato di un anno e verra' quindi a scadere addi' 16 aprile 1922".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-85

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