Regolamento›Capo X
Art. 81
In vigore dal 31 ott 1920
Le domande per nuove concessioni di derivazione e utilizzazione di acqua pubblica sulle quali, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, non sia ancora stato dato parere dal Consiglio superiore delle acque sull'ammissibilità, all'istruttoria o non sia stato emanato alcun provvedimento del Ministero, sono sottoposte al procedimento stabilito nei precedenti articoli.
Qualora su domande per concessioni di derivazione e utilizzazione di acqua pubblica sia, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, intervenuto parere del Consiglio superiore delle acque contrario alla loro ammissibilità ad istruttoria, il ministro emetterà il suo decreto in conformità al detto parere.
Qualora la domanda sia stata dichiarata ammissibile all'istruttoria il ministro ne ordinerà la pubblicazione a termini dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 e l'ulteriore svolgimento della procedura istruttoria seguirà secondo le norme dettate dal citato decreto e dal presente regolamento. In siffatti casi però saranno ritenute concorrenti di diritto le domande tecnicamente incompatibili e che siano presentate non oltre la scadenza del termine stabilito le opposizioni alla prima domanda pubblicata, purchè corredate dai prescritti documenti.
Per le domande di nuove concessioni presentate anteriormente al 18 dicembre 1919, data di entrata in vigore del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, il versamento agli effetti dell' ultima parte dell' del citato decreto, sarà effettuato, in occasione della firma del disciplinare, dall'unico richiedente cui si conceda la derivazione o da quello che sia stato prescelto tra vari concorrenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-81