Regolamento›Capo IX
Art. 77
In vigore dal 31 ott 1920
Il prefetto, ricevuto il verbale di contravvenzione dall'ufficio del genio civile con le rispettive osservazioni, provvede in conformità al disposto dell'art. 378, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opero pubbliche.
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