Regolamento›Capo IX
Art. 74
In vigore dal 31 ott 1920
Il verbale di contravvenzione indica:
1° il luogo ed il giorno in cui è redatto;
2° il nome, il cognome, la qualità e residenza di chi lo redige;
3° il fatto che costituisce la contravvenzione ed il luogo in cui fu commesso; se il fatto è transitorio indica, almeno in via presentiva, il giorno e l'epoca in cui sia seguito e quello in cui sia cessato, e se è permanente indica la data precisa od approssimativa a cui risalga;
4° il nome, il cognome, la paternità, la professione ed il domicilio del contravventore e le dichiarazioni che questi avesse fatto;
5° la specie, la quantità e l'approssimativo valore degli oggetti sequestrati.
Il verbale è redatto in doppio originale e sottoscritto da chi ha accertato la contravvenzione. È inoltre firmato dal contravventore e dai testimoni, se vi sono.
Se il contravventore ed i testimoni non sanno scrivere o ricusano di firmare deve esserne fatta menzione nel verbale medesimo.
Uno degli originali del verbale è rimesso al contravventore anche perché gli serva di ricevuta degli oggetti che fossero stati sequestrati e, se ricusa di riceverlo, è pur fatta menzione nel verbale di questa circostanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-74