RegolamentoCapo IX

Art. 74

In vigore dal 31 ott 1920
Il verbale di contravvenzione indica: 1° il luogo ed il giorno in cui è redatto; 2° il nome, il cognome, la qualità e residenza di chi lo redige; 3° il fatto che costituisce la contravvenzione ed il luogo in cui fu commesso; se il fatto è transitorio indica, almeno in via presentiva, il giorno e l'epoca in cui sia seguito e quello in cui sia cessato, e se è permanente indica la data precisa od approssimativa a cui risalga; 4° il nome, il cognome, la paternità, la professione ed il domicilio del contravventore e le dichiarazioni che questi avesse fatto; 5° la specie, la quantità e l'approssimativo valore degli oggetti sequestrati. Il verbale è redatto in doppio originale e sottoscritto da chi ha accertato la contravvenzione. È inoltre firmato dal contravventore e dai testimoni, se vi sono. Se il contravventore ed i testimoni non sanno scrivere o ricusano di firmare deve esserne fatta menzione nel verbale medesimo. Uno degli originali del verbale è rimesso al contravventore anche perché gli serva di ricevuta degli oggetti che fossero stati sequestrati e, se ricusa di riceverlo, è pur fatta menzione nel verbale di questa circostanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-74

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