Regolamento›Capo IX
Art. 78
In vigore dal 31 ott 1920
L'intendente di finanza o un funzionario da lui delegato accerta le contravvenzioni al disposto dell' del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, redigendo verbale che indichi la data, il nome, il cognome, la qualità e la residenza dell'ufficiale che lo redige, e il nome, il cognome, la professione ed il domicilio del contravventore, e contenga i dati necessari per specificare la derivazione di cui fu omessa la dichiarazione e l'indicazione del canone annuale dovuto.
Cura che siano applicate le sanzioni di cui al su citato articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-78