Regolamento›Capo IX
Art. 76
In vigore dal 31 ott 1920
Il capo dell'Ufficio del genio civile trasmette al prefetto i verbali redatti da lui o dai suoi funzionari ed agenti e quelli consegnati allo stesso ufficio.
Propone nell'atto della trasmissione, ovvero tosto che abbia ricevuto la copia di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i provvedimenti per la riduzione delle cose al pristino stato, per la prevenzione dei danni e per la rimozione dei pericoli che possano derivare dalle seguite contravvenzioni, ed aggiunge il calcolo sommario delle spese occorrenti per i provvedimenti proposti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-76