RegolamentoCapo IX

Art. 79

In vigore dal 31 ott 1920
Per le contravvenzioni al R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il presente regolamento, prima che il prefetto o l'intendente di finanza abbia promosso innanzi all'autorità competente l'azione penale o, se questa sia stata promossa, prima che la sentenza sia passata in giudicato, il contravventore con istanza irrevocabile può chiedere che l'applicazione dell'ammenda sia fatta dall'autorità amministrativa. Il prefetto o l'intendente può, con suo decreto, accettare la domanda e fissare l'ammontare dell'ammenda, prescrivendo il termine entro il quale debba esserne effettuato il pagamento. L'importo delle obiezioni è erogato nei modi stabiliti per le pene pecuniarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-79

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