Regolamento›Capo VIII
Art. 69
In vigore dal 31 ott 1920
La concessione della sovvenzione governativa o della facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili è accordata con lo stesso decreto di concessione della derivazione di acqua necessaria per la costruzione del serbatoio, lago od opera affine.
Quando sia riconosciuto che non si possa far luogo alla concessione, la domanda è respinta con decreto motivato, da emanarsi con le stesse forme richieste per accordare la concessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1285#art-r-69