Regolamento
Art. 13
In vigore dal 19 ago 1909
Le condizioni generali sono formulate stillo seguenti basi:
a) la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo coi medesimi pesi e nello stato e forma con la quale il fondo è in atto posseduto dal demanio;
b) qualunque responsabilità del demanio è limitata ai casi dell'evizione che privi l'acquirente in tutto o in parte del fondo acquistato;
c) nel prezzo estimativo del fondo non è compreso quelle degli accessori considerati immobili per destinazione e che deve pagarsi separatamente a norma del seguente ;
d) il compratore s'intende obbligato per effetto del solo atto di aggiudicazione ma gli obblighi dell'Amministrazione sono subordinati all'approvazione del contratto da parte dell'autorità competente;
e) il compratore subentra in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del demanio rispetto al fondo e deve mantenere i contratti di locazione in corso all'epoca della vendita, i quali non fossero rescindibili a volontà del locatore;
f) sono a carico del compratore ì compensi che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti fatti nel fondo dal conduttore, e a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati;
g) il compratore non può mai sospendere il pagamento delle rate di prezza oltre le stabilite scadenze, anche nel caso che esistesse qualche ipoteca a favore di terzi sullo stabile alienato o che pendesse giudizio di evizione, salvo sempre al compratore gli 'altri diritti riservati dalle leggi civili;
h) sarà fatta espressa menzione degli altri obblighi e benefici compresi nelle disposizioni degli della legge 24 dicembre 1908, n. 783;
i) sino al completo pagamento del prezzo e degli interessi relativi resta ferma la ipoteca legale competente al demanio poi tondi venduti, in virtù dell'art. 1969 del Codice civile;
l) saranno determinate la natura e l'importanza delle guarentigie che, a norma dell' della legge 24 dicembre 1908 sopracitata e dell' del presente regolamento, i concorrenti devono produrre per essere ammessi agli incanti e per assicurare lo adempimento dei loro impegni e sarà indicato il luogo in cui l'aggiudicatario dovrà eleggere il domicilio legale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-13