Regolamento
Art. 8
In vigore dal 19 ago 1909
Di ciascun immobile o di ciascun lotto da alienare l'Ufficio tecnico di finanza devo estimare il valore venale, dedotto il capitale corrispondente agli oneri e passività inerenti al fondo e da accollarsi espressamente all'acquirente nelle condizioni speciali da iscriversi nel capitolato di che al seguente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-8