Regolamento
Art. 6
In vigore dal 19 ago 1909
I lotti si formano sia con la divisione di un fondo in più parti, sia colla riunione, quando possa reputarsi conveniente ed opportuno, di più piccoli appezzamenti in un sol corpo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-6