Regolamento

Art. 6

In vigore dal 19 ago 1909
I lotti si formano sia con la divisione di un fondo in più parti, sia colla riunione, quando possa reputarsi conveniente ed opportuno, di più piccoli appezzamenti in un sol corpo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo