Regolamento

Art. 11

In vigore dal 19 ago 1909
Ogni elenco o tabella deve contenere: a) la descrizione sommaria dei beni costituenti ciascun lotto, con la esatta indicazione dei confini reali; b) l'indicazione dei dati catastali con l'estensione in misura locale ragguagliata a quella legale; c) l'indicazione sommaria degli oneri inerenti al fondo per quanto siano conosciuti; d) il prezzo estimativo dello stabile; e) il valore estimativo degli accessori considerati immobili per destinazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-11

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