Regolamento

Art. 15

In vigore dal 19 ago 1909
A mano a mano che l'ufficio tecnico compila gli elenchi e le tabelle ed i capitolati nella parte relativa alle condizioni special, li trasmette alla intendenza di finanza della Provincia ove i beni da alienare o la maggior parte di essi si trovano, con i relativi verbali di stima e di ripartizione in lotti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-15

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Art. 15 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo