Regolamento

Art. 20

In vigore dal 19 ago 1909
A cura degli agenti dell'Amministrazione demaniale è anche fatta affissione degli avvisi alle porte degli uffici finanziari. Di ciascun avviso d'asta si trasmettono al Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio pubblico e patrimoniale) cinque esemplari. Qualora l'avviso comprenda lotti pei quali si richiede la inserzione nella Gazzetta ufficiale del Regno vi si appone l'indicazione «trasmesso alla Gazzetta ufficiale per l'inserzione il giorno... anno... » e qualora contenga lotti già esposti all'incanto s'indica il numero dell'avviso e la data dell'ultimo incanto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-20

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