Regolamento
Art. 22
In vigore dal 19 ago 1909
Allorchè l'asta ha luogo negli uffici del registro o del demanio, escluso quello del capoluogo della Provincia, assisterà con le funzioni di segretario e con l'obbligo di redigere il verbale dell'incanto e delle relative aggiudicazioni, un funzionario governativo locale, preferibilmente dell'Amministrazione finanziaria, all'uopo delegato con apposito decreto dell'intendente.
Quando l'asta ha luogo presso l'ufficio del registro o del demanio nel capoluogo della Provincia o presso l'Intendenza di finanza, assiste con le funzioni ed obbligo stessi, il segretario della Intendenza medesima delegato ai contratti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-22