Regolamento

Art. 22

In vigore dal 19 ago 1909
Allorchè l'asta ha luogo negli uffici del registro o del demanio, escluso quello del capoluogo della Provincia, assisterà con le funzioni di segretario e con l'obbligo di redigere il verbale dell'incanto e delle relative aggiudicazioni, un funzionario governativo locale, preferibilmente dell'Amministrazione finanziaria, all'uopo delegato con apposito decreto dell'intendente. Quando l'asta ha luogo presso l'ufficio del registro o del demanio nel capoluogo della Provincia o presso l'Intendenza di finanza, assiste con le funzioni ed obbligo stessi, il segretario della Intendenza medesima delegato ai contratti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-22

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Art. 22 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo