Regolamento

Art. 23

In vigore dal 19 ago 1909
Alla norma di competenza espressa nel precedente , l'Amministrazione può derogare e stabilire che l'asta, anzi che nell'ufficio del registro o del demanio, nel cui distretto sono situati i beni o la, maggior parte di essi, venga invece tenuta in un diverso ufficio del registro o del demanio o nella Intendenza di finanza, ogni qual volta lo ritenga opportuno e conveniente per importanza del lotto, per ragioni di mercato, per allontanare dannose influenze e cause di annullamento e di diserzione d'incanti e per altre giustificate cause speciali. Per le medesime speciali ragioni l'Amministrazione può pure stabilire che l'asta abbia luogo nell'Intendenza di altra Provincia. La facoltà di derogare alla norma di competenza è domandata alla Intendenza di finanza, quando l'asta debba aver luogo in altro ufficio della stessa Provincia. In ogni altro caso delibera il Ministero delle finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo