Regolamento

Art. 24

In vigore dal 19 ago 1909
Qualora per effetto della deroga alla norma di competenza l'asta abbia luogo in una Provincia diversa da quella in cui sono situati i beni, o la maggior parte di essi, gli avvisi d'asta, ove il valore dei lotti da alienare raggiunga il valore di L. 10,000, sono pubblicali nel Bollettino ufficiale di ambedue le Provincie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-24

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Art. 24 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo