Regolamento
Art. 29
In vigore dal 19 ago 1909
Quando l'aggiudicatario non facesse la dichiarazione nel termine e nei modi prescritti, o dichiarasse persone incapaci o non legittimamente autorizzate o le persone dichiarate non accettassero l'aggiudicazione nel termine dei tre giorni, l'aggiudicatario è considerate per tutti gli effetti legali come vero ed unico acquirente. In ogni caso i depositi eseguiti dall'aggiudicatario a norma del seguente , rimangono fermi, nonostante che l'offerta sia stata fatta per persone da dichiarare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-29