Regolamento

Art. 29

In vigore dal 19 ago 1909
Quando l'aggiudicatario non facesse la dichiarazione nel termine e nei modi prescritti, o dichiarasse persone incapaci o non legittimamente autorizzate o le persone dichiarate non accettassero l'aggiudicazione nel termine dei tre giorni, l'aggiudicatario è considerate per tutti gli effetti legali come vero ed unico acquirente. In ogni caso i depositi eseguiti dall'aggiudicatario a norma del seguente , rimangono fermi, nonostante che l'offerta sia stata fatta per persone da dichiarare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-29

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Art. 29 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo