Regolamento

Art. 31

In vigore dal 19 ago 1909
Nessuno, per qualsiasi motivo, può essere dispensato dall'effettuare i depositi, di che al precedente articolo, per essere ammesso all'asta. Di ogni mancanza o deficienza di detti depositi sono tenuti responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi l'assiste come segretario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-31

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Art. 31 Che approva il regolamento per la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo