Regolamento
Art. 30
In vigore dal 19 ago 1909
Nessuno può concorrere all'asta so non comprovi, prima che essa sia aperta, di aver depositato in una cassa dello Stato, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo pel quale gli incanti sono aperti e l'ammontare presuntivo delle spese contrattuali indicato nell'avviso d'asta.
Il deposito del decimo del prezzo può essere fatto oltrechè in danaro, anche in rendita sul Debito pubblico dello Stato, da valutarsi a norma dell'art. 330 del Codice di procedura civile, ed anche in obbligazioni ecclesiastiche, quando trattisi di beni di provenienza dell'asse ecclesiastico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-30