Regolamento

Art. 33

In vigore dal 19 ago 1909
Le offerte si fanno in aumento del prezzo estimativo dei beni riportato nell'avviso d'asta, escluso il valore degli accessori considerati immobili per destinazione e che si vendono col fondo. Ogni offerta verbale in aumento non può essere minore, pei beni il cui valore d'incanto è inferiore alle L. 2000, di L. 10; sino alle L. 5000, di L. 25; sino a L. 10,000, di L. 50; fino a L. 50,000 di L. 100; fino a L. 100,000, di L. 200; e per ogni somma maggiore, di L. 500; La prima offerta in aumento non può eccedere il minimo sopra stabilito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-33

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