Regolamento

Art. 38

In vigore dal 4 feb 1941
Qualora riesca infruttuoso anche il secondo esperimento d'incanto e l'Intendenza, ovvero il Ministero delle finanze, quando il prezzo d'asta superi le L. 50.000, ritenga che la ripetuta diserzione non sia causata da eventuale elevatezza del prezzo medesimo, ma da altre cagioni, provvede per nuovi esperimenti mediante estinzione di candele vergini o a schede segrete sullo stesso prezzo. Nel caso contrario si procede ad ulteriori esperimenti d'asta con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il decimo del valore di stima salvo il disposto dell'.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-38

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