Regolamento
Art. 40
In vigore dal 19 ago 1909
Nel caso dell'esperimento di rincaro previsto nel precedente articolo, l'Intendenza, negli stessi luoghi in cui furono pubblicati gli avvisi d'asta e negli stessi giornali o bollettini dove furono inseriti, pubblica nel più breve termine possibile, con apposito avviso, la seguita aggiudicazione, indicando il giorno e l'ora precisa in cui scade il periodo di tempo (fatali) entro il quale possono accettarsi le offerte in aumento del prezzo di aggiudicazione, nonché l'ufficio o gli uffici ai quali devono presentarsi le offerte medesime.
Il periodo di tempo utile per migliorare il prezzo dell'aggiudicazione dev'essere almeno di giorni quindici, a contare da quello della avvenuta aggiudicazione, e s'intende scaduto al suonare dell'ora stabilita, dopo di che non può essere accettata nessuna altra offerta.
L'offerta d'aumento non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione e dev'essere accompagnata dai documenti comprovanti l'effettuazione dei depositi prescritti nell'avviso d'asta.
L'ufficio ricevente rilascia all'offerente un certificato attestante il giorno e l'ora in cui venne presentata l'offerta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-40