Regolamento

Art. 39

In vigore dal 4 feb 1941
Di regola le aggiudicazioni avvenute in uno dei modi sopracennati sono definitive, tranne il caso in cui l'Intendenza di finanza o il Ministero, se il prezzo d'asta superi il prezzo di L. 50.000 abbia, per importanza del lotto e per ragioni di luogo, di tempo e di mercato, reputato conveniente prestabilire nell'avviso d'asta l'esperimento di rincaro sul prezzo della seguita aggiudicazione. Se nel termine prestabilito a norma dell'articolo seguente per l'accettazione delle offerte di rincaro, non venga presentata nessuna offerta o ne venga presentata una inferiore al minimo prestabilito, l'aggiudicazione, allo spirare del termine stesso, da provvisoria diviene definitiva.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-39

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