Regolamento
Art. 42
In vigore dal 19 ago 1909
Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare una ulteriore offerta di aumento, rimane definitivamente aggiudicatario dell'acquisto colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-42