Art. 42
Regolamento

Art. 42

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In vigore dal 19 ago 1909
Nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presenti a fare una ulteriore offerta di aumento, rimane definitivamente aggiudicatario dell'acquisto colui sull'offerta del quale fu riaperto l'incanto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-42