Regolamento

Art. 41

In vigore dal 19 ago 1909
Presentandosi in tempo utile una offerta ammissibile, l'Intendenza, dopo scaduti i fatali, provvede, osservando le medesime formalità del primo incanto, alla pubblicazione di altro avviso pel nuovo incanto sul prezzo dell'ottenuta migliore offerta col metodo della estinazione delle candele o delle schede segrete, secondo determinerà e pubblicherà nell'avviso stesso. A questa nuova asta sono applicabili le discipline stabilite negli articoli precedenti. Il deliberamento è definitivo ed ha luogo quand'anche siavi un solo offerente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-06-17;454#art-r-41

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